Le assicurazioni infortunisono un particolare tipo di assicurazioni che prevedono il versamento di un capitale da parte della compagnia di assicurazioni in caso di decesso dell'assicurato o di un risarcimento nell'eventualità in cui subentri un evento capace di limitare in maniera totale o parziale, permanente o temporanea, la capacità lavorativa del soggetto.
L'assicurazione contro gli infortunideve essere intesa come una misura che mira soprattutto a tutelare l'individuo dai danni patrimoniali derivanti da un infortunio capace di limitare o impedire l'idoneo esercizio dell'attività lavorativa.
Le assicurazioni contro gli infortuni non interessano esclusivamente i soggetti in possesso di una regolare attività lavorativa; una polizza contro gli infortuni può infatti essere stipulata anche da categorie di individui per i quali il verificarsi di un infortunio può tradursi in un danno patrimoniale, ancorché differito nel tempo (come, ad esempio, nel caso della casalinga o dello studente).
L'assicurazione infortuni può tutelare l'individuo contro i rischi di natura professionale (quelli che possono presentarsi nel corso dell'attività lavorativa dell'assicurato, dichiarata dallo stesso nel contratto di assicurazione) oppure contro quelli di natura extraprofessionale (che si possono verificare durante le attività extra-lavorative o relative al tempo libero del soggetto). La copertura della polizza assicurativa può riguardare però solo una delle tipologie di rischi menzionate.
Per essere definibile come tale e per poter dare luogo ad un indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni secondo le condizioni previste dalla polizza, l'infortunio deve possedere alcune caratteristiche particolari.
L'infortunio, in base alla Legge Italiana, deve intendersi come un evento dovuto "a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili".
In base alla suddetta definizione, la causa alla base dell'infortunio deve quindi essere fortuita, violenta ed esterna.
Causa fortuita: significa che l'infortunio non deve dipendere dalla volontà del soggetto che lo ha subito, deve essere accidentale ed imprevisto.
Causa violenta: significa che l'infortuno deve avvenire in modo improvviso, non deve essere il risultato di un'azione protratta nel tempo.
Causa esterna: significa che l'evento provocante l'infortunio deve provenire dal contesto esterno all'individuo; all'interno della categoria degli infortuni non possono essere fatti rientrare malattie o patologie, in quanto interne all'organismo del soggetto che ne è vittima e non provenienti dal mondo esterno.
Scopo delle polizze infortuni è quello di indennizzare l'assicurato o i suoi beneficiari dai danni patrimoniali conseguenti al decesso, all'invalidità permanente o all'inabilità temporanea dell'assicurato, qualora tali eventi siano dipesi da un infortunio rispondente alle caratteristiche previste dal contratto.
L'assicurazione contro gli infortuni copre una serie di infortuni dovuti a cause di diverso tipo, tra cui è in genere possibile trovare annegamento, assideramento, folgorazioni, asfissia per fuga di gas o vapori, colpi di sole o di calore. Una polizza infortuni può altresì tutelare dalle conseguenze negative derivanti da infortuni causati da imperizia, imprudenza e negligenze dell'assicurato o da infortuni sofferti a causa di tumulti popolari o atti di terrorismo (purché non vedano coinvolto l'individuo in prima persona).
Tra gli infortuni che solitamente non rientrano all'interno della normale copertura offerta da una polizza infortuni (salvo diverse indicazioni contrattuali) è possibile trovare gli infortuni derivanti da attività di carattere doloso compiute o tentate da parte dell'assicurato, gli infortuni verificatisi nel corso di competizioni sportive o sport pericolosi (non opportunamente segnalati alla compagnia di assicurazioni), gli infortuni causati da guida in condizioni non idonee in base alle vigenti disposizione, gli infortuni derivanti da ubriachezza e/o uso di stupefacenti o allucinogeni, gli infortuni che avvengono nel corso di guerre e insurrezioni, gli infortuni derivanti da particolari calamità naturali (inondazioni, terremoti e movimenti tellurici).
Rimane comunque possibile proteggersi anche dagli infortuni che possono derivare da alcune delle suddette attività o situazioni (come, ad esempio, nel caso dei rischi sportivi), al prezzo di un sovrappremio sulla polizza assicurativa.
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo o tossicodipendenza e gli individui affetti da particolari disturbi o malattie (epilessia, schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, disturbi paranoici).
Al momento della stipula della polizza viene chiesto al soggetto che intende assicurarsi di indicare con chiarezza la propria attività professionale e lavorativa. L'attività professionale è uno dei criteri più importanti su cui si basa la compagnia di assicurazioni per decidere se assumersi o meno il rischio del cliente e per valutare il premio ad esso associato.
Risulta dunque fondamentale che l'assicurato indichi sempre con la dovuta precisione alla compagnia assicuratrice il tipo di professione svolto al momento della stipula del contratto di assicurazione, premurandosi altresì di segnalare prontamente ogni cambiamento di attività subentrato nel corso del tempo; in questo modo, l'assicuratore ha la possibilità di controllare l'andamento del rischio e di valutare l'eventuale aggravamento dello stesso a carico dell'assicurato, regolandosi di conseguenza
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